L’installazione dei climatizzatori nei condomini è soggetta a regole che rimandano all’estetica e al buon senso, più che a leggi stringenti in ambito normativo. Infatti, gli inquilini sono liberi di scegliere se e quando dotarsi di unità esterne per la climatizzazione degli ambienti. Ragion per cui non è necessaria la delibera dell’assemblea condominiale per poter procedere. Ad ogni modo, è buona norma informare l’amministratore di condominio della tipologia e dell’ubicazione degli impianti, in modo da verificarne la compatibilità. Né la legge, né il parere avverso di un vicino possono negare il diritto a procedere. Tuttavia, bisogna tener conto di quanto previsto dall’articolo 1122 del Codice civile. Uno degli aspetti più spinosi riguarda il concetto di decoro architettonico relativo alla facciata dell’edificio, considerata patrimonio comune. Pertanto, non è da intendersi come proprietà soggetta ad uso indiscriminato: la presenza di un impianto non può in alcun modo alterarne né l’armonia, né la fisionomia.

L’installazione dei climatizzatori, norme e principi

L’articolo 1122 del Codice civile recita “il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.” Dalla norma evince che il diritto di uno non deve ledere quello di un altro. Ecco dunque profilarsi per ciascun proprietario propenso all’installazione dei climatizzatori alcune regole quali

  • Il divieto di installare un motore esterno in grado di ledere una facciata dall’alto valore storico
  • L’adozione di modelli e motori esterni che rispettino la normativa UNI 5104
  • Il mantenimento della distanza di almeno 3 metri se l’installazione non è sul balcone bensì sulla facciata
  • Il corretto posizionamento del tubo di scolo e del motore perché non ostacolino la visuale degli altri condomini.

Quando a rischio c’è il decoro estetico – spesso dovuti a impianti di grandi dimensioni – della facciata l’assemblea può deliberare la rimozione coatta.

Divieto per rischio decoro, cosa fare?

Quando gli inquilini non possono procedere all’installazione dei climatizzatori sulla facciata del palazzo per ragioni legate al decoro architettonico non devono rinunciare. Restano infatti un paio di opzioni che, a prescindere dalla particolarità dei singoli casi, rimandano alla possibilità di montare split esterni sulle parti dell’edificio che s’affacciano su corti o cortili interni. Un’altra opzione prevede il montaggio del condizionatore privo di unità esterna, perché in questo caso basta un piccolo foro che non arreca alcun danno. Scongiurato il rischio di compromettere l’estetica del palazzo, gli inquilini devono comunque attenersi al rispetto di altre regole riguardo a distanze minime e rumori. Se non posizionato adeguatamente, il motore degli impianti di climatizzazione produce rumori fastidiosi e che, in caso di contenzioso, possono essere valutati e misurati anche ricorrendo a perizie fonometriche.

problemi

Decibel di troppo

In merito all’installazione dei climatizzatori nei condomini, sussiste il principio che in caso di “immissioni intollerabili, ossia superiori di 3 decibel al rumore di fondo”, l’impianto possa essere rimosso. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza 10 novembre 2009 confermando una decisione del Tribunale di Bologna. Una vicenda giudiziaria che è partita grazie al ricorso di un condomino presentato al giudice di pace della città contro la società responsabile del montaggio di un condizionatore ritenuto troppo rumoroso. Dopo varie vicissitudini, il caso è arrivato al tribunale del capoluogo emiliano che ha condannato la società installatrice e l’ha costretta

  • a rimuovere l’impianto di condizionamento
  • a erogare 4.000 euro quale forma di risarcimento a due condomini, più interessi legali

Il danno morale è stato accertato in seguito a perizia tecnica, disposta per accertare il superamento dei limiti di tollerabilità acustica relativi agli immobili dei due condomini considerati risarcibili dal magistrato.

Altre regole, case in affitto e sovvenzioni

Uno dei dubbi più comuni in materia di installazione dei climatizzatori riguarda le case in affitto. In quei casi, un inquilino può decidere di ricorrere all’uso di uno o più sistemi di aria condizionata. Prima del montaggio, va inoltrata comunicazione al proprietario per avere un riscontro ed accertarsi del parere favorevole. La legge stabilisce che “se il proprietario di casa decide di tenere il condizionatore al termine del contratto di locazione, l’inquilino ha diritto ad una indennità da parte del locatore”. Naturalmente, sono previsti anche bonus e sovvenzioni erogati sotto forma di sconti o rimborsi Irpef. Tra i requisiti richiesti per l’anno corrente, quello di aver intrapreso lavori di ristrutturazione dopo il primo gennaio 2023.

I Bonus

L’accesso alle agevolazioni fiscali dipende da diversi fattori, come

  • la tipologia di intervento, determinante per definire la quota della detrazione fiscale, pari al 50% o al 65%
  • acquisto di un nuovo impianto o sostituzione di uno esistente, ma datato.
  • Il diritto a usufruire di altri bonus come ecobonus o superbonus, perché il bonus condizionatore è esteso solo a chi già beneficia di altri sussidi

L’erogazione avviene sotto forma di rimborso Irpef del 50%, a fronte di costi di ristrutturazione con tetto massimo fissato a 95.000 euro. Occorre precisare che il rimborso vale per l’installazione dei climatizzatori di fascia A+ o superiore.